Home Regione Ricostruzione post alluvione, delocalizzazioni: approvata dalla Corte dei Conti l’ordinanza del commissario

Ricostruzione post alluvione, delocalizzazioni: approvata dalla Corte dei Conti l’ordinanza del commissario



Ora in onda:
____________
Ricostruzione post alluvione, delocalizzazioni: approvata dalla Corte dei Conti l’ordinanza del commissario
immagine di repertorio

Proprietari di case che sono state sgomberate per aver subito danni gravi, in seguito agli eventi alluvionali, e che non potranno più ricostruire nello stesso luogo. Sono i beneficiari dell’ordinanza per la richiesta e concessione dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale, firmata dal commissario di Governo, Fabrizio Curcio, con l’intesa del presidente della Regione, Michele de Pascale, e il via libera della Corte dei Conti. L’ordinanza si applica non solo ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 2023, ma anche a quelli del 2024 e riguarda anche le altre due regioni coinvolte: Toscana e Marche.

I beneficiari, che decideranno su base volontaria se presentare richiesta, riceveranno in tal caso contributi da un massimo di 2.200 euro al metro quadro per abitazioni fino ai 200 metri quadri di superficie complessiva, decrescenti fino a un minimo di 1.700 euro al metro quadro, per le quote di superficie eccedenti i 350,01 metri quadri di superficie complessiva, cui si aggiunge l’IVA e un importo forfettario di ulteriori 150 euro al metro quadro per spese notarili o legate alla ricostruzione in altro sito. In totale, quindi, il contributo massimo a metro quadro sarà di 2.350 euro.

“Voglio esprimere l’apprezzamento per la proficua collaborazione che ha portato alla realizzazione di quest’ordinanza, molto attesa dai cittadini, e per il sostanziale accoglimento delle proposte avanzate dalla nostra Regione- commenta il presidente de Pascale-. Abbiamo chiesto e siamo riusciti ad alzare i tetti di indennizzo, rispetto al previsto, e a inserire anche la possibilità, per i beneficiari, di comprare un immobile e ristrutturarlo. A normativa vigente lo sforzo fatto dal commissario è apprezzabile e lo ringraziamo moltissimo- prosegue-. Auspichiamo che in futuro le casistiche possano essere ulteriormente ampliate, ma dal lavoro di squadra fatto, rispetto anche alla versione iniziale, è stata portata a termine l’interpretazione corretta della norma, includendo tutti i casi possibili”.

“Le delocalizzazioni rappresentano un tema centrale nel processo di ricostruzione. Sono previsti- spiega il commissario Curcio- due percorsi distinti: uno dedicato a chi richiede il contributo per l’acquisto di una nuova area e le attività correlate, e un altro per chi opta per l’acquisto di un immobile già pronto e ad uso residenziale. Abbiamo lavorato- prosegue- con le Regioni per definire le procedure operative e continueremo a lavorare con tutte le istituzioni coinvolte per perfezionare il quadro normativo. L’ordinanza fa parte del processo di semplificazione in corso che la Struttura commissariale sta attuando al fine di rendere l’accesso ai contributi più semplice”.

I beneficiari potranno dunque utilizzare i contributi per edificare una nuova casa su un altro terreno di proprietà, per acquistare un’area edificabile per ricostruire, per comprare un immobile già pronto, oppure per comprare un immobile e ristrutturarlo, nell’ottica della rigenerazione urbana e del consumo di suolo zero.

Per accedere ai contributi è previsto un passaggio preliminare con una commissione tecnica straordinaria, che esaminerà i requisiti e valuterà, soprattutto, la concreta impossibilità a mantenere l’immobile nel sito in cui si trova. La commissione esprimerà un parere che diventerà condizione vincolante per la successiva domanda di contributo.

L’ordinanza

I soggetti beneficiari possono richiedere un contributo per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale (unità immobiliari, pertinenze e parti comuni) fino al 100% delle spese necessarie, e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo dell’importo stabilito dall’ordinanza, nei limiti delle risorse disponibili.

Per poter presentare domanda di contributo devono esserci condizioni precise, e precisamente l’impossibilità di ricostruire l’immobile dove era in origine – impossibilità dettata da atti o norme vigenti che regolamentano l’uso e la trasformazione del territorio, incluse le norme di salvaguardia introdotte a seguito degli eventi alluvionali – e la condizione di grave danneggiamento. Ciò accade in tutti i casi in cui, dopo gli eventi alluvionali, un immobile di edilizia abitativa, o le relative pertinenze esclusive dell’immobile, risultino danneggiati e, sempre a causa di quegli eventi, sia stato adottato dal Comune un provvedimento di inagibilità, sgombero, evacuazione o demolizione, senza la possibilità di ricostruire.

Se esistono queste condizioni, il contributo per la delocalizzazione può essere richiesto e utilizzato per l’acquisto, nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile in questione, di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, dove ricostruire la casa; oppure per l’acquisto di immobili già destinati a uso residenziale.

Valore dei contributi

Il valore massimo del contributo che può essere concesso per la delocalizzazione è determinato moltiplicando la superficie complessiva dell’unità immobiliare da delocalizzare (attestata dalla perizia asseverata del professionista incaricato) per il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre l’IVA. Il costo parametrico, attualizzato all’anno 2025, è così determinato: 2.200 euro al metro quadro fino a 200 metri quadri di superficie complessiva; 1.900 euro al metro quadro per la parte eccedente da 200,01 metri quadri a 350 metri quadri di superficie complessiva; 1700 euro al metro quadro oltre i 350,01 metri quadri di superficie complessiva.

Ai valori parametrici indicati è aggiunto l’importo forfetario di 150 euro al metro quadro a fronte dei costi sostenuti per spese notarili e per la ricostruzione in un altro sito.

Il Comune, nell’ambito delle attività istruttorie di propria competenza, richiede alla commissione tecnica straordinaria la verifica prevista. Acquisito il parere favorevole della verifica della commissione, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell’istanza di contributo corredata dalla documentazione.

L’esistenza delle condizioni necessarie è quindi verificata dalla commissione tecnica straordinaria territorialmente competente, che rilascia l’apposito parere favorevole. La commissione si esprime sulla proposta di delocalizzazione, preliminarmente alla presentazione della domanda, nell’ottica di aiutare i cittadini a intraprendere il percorso corretto e a impegnarsi concretamente in operazioni complesse e finanziariamente onerose (acquisti di aree o immobili, progettazioni esecutive) solo dopo aver avuto la certezza della possibilità di accedere ai contributi relativi.

Le stesse condizioni ricorrono anche per la delocalizzazione di uno o più edifici appartenenti a un unico proprietario, o che fanno parte di un unico condominio, ovvero di una o più unità immobiliari di un edificio condominiale adibito a destinazione residenziale. Non è ammessa la delocalizzazione di singole unità immobiliari a uso abitativo che fanno parte di un edificio costituito da più unità immobiliari, nel caso in cui l’ordinanza di inagibilità riguardi l’intero edificio; pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l’intero immobile.

Il contributo per la delocalizzazione – nei limiti economici precedentemente indicati – può essere riconosciuto per interventi di ristrutturazione di un immobile esistente già nella disponibilità di chi fa richiesta.

Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, e di pertinenza esclusiva, per i quali sia riconosciuto il contributo per la delocalizzazione sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del Comune. Gli oneri relativi alla demolizione sono rimborsati al Comune dal commissario straordinario.

Il soggetto che richiede il contributo per la delocalizzazione può richiedere anche il contributo per i danni ai beni mobili presenti all’interno dell’immobile da delocalizzare; contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all’interno dei quali erano collocati questi beni mobili, con gli stessi criteri già adottati nelle ordinanze che regolano i contributi per il ripristino delle abitazioni, fino a un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione. Questo contributo è riconosciuto a condizione che, nella perizia asseverata allegata alla domanda, venga attestato il danneggiamento dei beni mobili collocati nell’immobile da delocalizzare, avvenuto in seguito agli eventi alluvionali.

Il contributo sarà erogato al beneficiario in questi modi: a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del contributo spettante, per l’avvio delle attività connesse all’acquisto delle aree e all’attività di ricostruzione; un ulteriore acconto, pari al 40% del contributo spettante, su richiesta dell’interessato che attesti di aver speso non meno dell’80% dell’importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa; infine, un saldo per la corresponsione del restante 10% del contributo spettante. Nel caso di acquisto di immobili anche da ristrutturare, il costo di acquisto è integralmente coperto con il primo acconto. Per tutti i contributi, il commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase, sia per le quote di acconto che per il saldo finale.


Previous articleGiovani e innovazione, un’agenda per la Puglia del futuro
Next articleUn algoritmo di supercalcolo per contrastare la povertà