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Foto di Engin Akyurt da Pixabay

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato l’ordinanza, preannunciata nei giorni scorsi, che istituisce la zona arancione scuro per tutti i comuni dell’Ausl Romagna, esclusi quelli del distretto di Forlì, e quindi quelli delle province di Rimini, Ravenna e del Cesenate.

Si tratta di un atto, in vigore da oggi 2 marzo e fino al 14 marzo, analogo a quelli già adottati per l’Imolese e la Città metropolitana di Bologna, deciso d’intesa coi sindaci sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dalla Ausl Romagna e dalla sanità regionale. La scadenza dell’ordinanza al 14 marzo vale anche per i quattro comuni della provincia di Ravenna – Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme – già inseriti nell’ordinanza relativa all’Imolese, che scade invece l’11 marzo, questo per avere per avere un termine unico con la loro azienda sanitaria di riferimento, la Ausl Romagna.

Il provvedimento è più restrittivo rispetto alle misure nazionali in vigore per la zona arancione in cui è collocata tutta l’Emilia-Romagna dal 21 febbraio scorso, e deriva dalle indicazioni medico-scientifiche che evidenziano una situazione di criticità, con l’andamento del contagio in costante crescita, anche fra i giovani e nelle scuole.

No, dunque, agli spostamenti, anche all’interno del proprio comune, e anche per visite a parenti e amici, se non per motivi di salute, lavoro e comprovate necessità, e limitazioni alle lezioni in presenza, sul modello di ciò che in sostanza avviene in zona rossa. Da domani, quindi, martedì 2 marzo, l’attività didattica si svolgerà esclusivamente a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e per l’Università. Rimarrà in presenza per i servizi educativi 0-3 anni e le scuole d’infanzia.

Non vengono invece sospese le attività economiche, nei limiti delle regole consentite in fascia arancione, comprese quelle per i servizi alla persona.

 

Quali sono le limitazioni

Restano consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni del Paese. Gli spostamenti sono vietati sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi; l’eccezione è per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (come acquisto di beni) o motivi di salute.

Non si potrà quindi uscire dal proprio comune, anche se di popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come ora previsto e disciplinato per le zone rosse dall’articolo 2 del Decreto legge numero 15 del 23 febbraio scorso): resta la possibilità di recarsi in quelli limitrofi, ma solo per particolari necessità, come ad esempio per l’acquisto di prodotti che nel proprio comune sono introvabili.

Esclusa anche la possibilità di far visita a parenti e amici una volta al giorno, anche all’interno del proprio comune, o recarsi nelle seconde case, salvo situazioni di necessità.

Si può rientrare proprio domicilio, abitazione o residenza e c’è la possibilità per gli studenti di frequentare le lezioni in presenza, ove previste, se la scuola ha sede in un comune non compreso tra quelli soggetti a restrizione: potranno ovviamente andare e tornare.

Per la scuola, si stabilisce lo svolgimento in presenza delle sole attività dei Servizi educativi 0-3 anni e Scuole dell’Infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza al 100%. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata – come previsto anche dallo specifico decreto (7 agosto 2020) e successiva ordinanza (9 ottobre 2020) del Ministro dell’Istruzione.  Lezioni esclusivamente a distanza, sempre da martedì, anche per l’Università.

Per quanto riguarda lo sport, sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività svolta nei centri sportivi all’aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto. E’ possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sospese, infine, le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Fanno eccezione le biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e gli archivi.

 

Attività di tracciamento e sorveglianza

Viene rafforzata ulteriormente l’attività di sorveglianza e tracciamento. Sono applicate tutte le misure indicate nella circolare ministeriale del 31 gennaio scorso, tra cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare; inoltre, non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.

Foto di Engin Akyurt da Pixabay

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